|
ARTICOLO 1
L’associazione denominata “Associazione Giovani Avvocati di
Milano” costituita con atto del 1975, ha sede a Milano.
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 2
L’Associazione ha lo scopo di:
- Operare per la soluzione dei problemi riguardanti i giovani avvocati e, più in generale, la professione legale;
- Operare per i giovani avvocati e di praticati, al fine di favorire il loro effettivo accesso alla professione;
- Promuovere iniziative per l’aggiornamento professionale e la specializzazione dei giovani avvocati e dei praticanti;
- Operare, nel costante adeguamento del sistema
normativo e dell’organizzazione professionale degli avvocati,
alla evoluzione dei rapporti sociali;
- Operare per la realizzazione di una effettiva
assistenza legale estesa a tutta la collettività, nei limiti
consentiti dalla normativa sul gratuito patrocinio;
- Promuovere anche l’attività di
partecipazione e facilitare i rapporti con avvocati ed associazioni
professionali italiani e stranieri; prendere parte attiva
all’armonizzazione delle regole professionali sul piano nazionale
ed internazionale. A tal fine potrà sostenere suoi candidati in
occasione di elezioni in organi direttivi e consultivi di altre
associazioni e nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano, secondo le modalità stabilite dal Direttivo
dell’Associazione.
ARTICOLO 3
L’Associazione è composta di soci effettivi e di soci aderenti.
Possono essere soci effettivi i praticanti e gli avvocati esercenti la
professione ed aventi una età non superiore ai
quarantacinque anni ed iscritti ad uno degli albi o registri
professionali del Distretto della Corte di Appello di Milano.
Possono essere soci aderenti gli avvocati che non abbiano
più i requisiti di età per essere soci effettivi o
che comunque non si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo
precedente.
I soci aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
ARTICOLO 4
Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Direttivo
dell’Associazione e devono essere corredate dalle firme di almeno
tre soci effettivi nonché dalla quota di iscrizione per
l’anno in corso.
Il richiedente deve dichiarare di condividere gli scopi statutari, di
esercitare la professione e di non trovarsi in alcuno dei casi di
incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale.
Sulle domande di ammissione delibera il direttivo dell’Associazione.
L’iscrizione decorre a tutti gli effetti dalla data della delibera di ammissione.
ARTICOLO 5
La quota di adesione dei soci è stabilita ogni anno
dall’assemblea e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni
anno.
ARTICOLO 6
I soci possono perdere la loro qualifica per dimissioni o decadenza.
Ogni socio è libero di recedere dall’Associazione in
qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per iscritto al
presidente; le dimissioni hanno effetto immediato, salvo
l’obbligo di versare le quote sociali maturate fino alla data in
cui il presidente riceve le dimissioni.
Al raggiungimento del limite di età di cui all’articolo 3,
si verifica automaticamente la decadenza da socio effettivo ed acquista
la qualifica di socio aderente.
Il socio che al raggiungimento del limite di età sia investito
di cariche sociali decade da esse e diventa socio aderente.
La decadenza da socio si verifica quando:
- non sia versata entro 30 giorni dalla scadenza
del termine prescritto, la quota di iscrizione annuale e in tal caso la
decadenza opera di diritto;
- siano venuti meno i requisiti stabiliti dall’articolo 3 per poter essere soci;
- siano venute in essere situazioni di
incompatibilità, ovvero siano stati posti in essere dal socio
comportamenti che violino gravemente le norme e gli obblighi del
presente statuto, o che comunque possano pregiudicare
l’onorabilità dell’associazione.
In taluni casi di
incompatibilità, il consiglio direttivo può limitarsi a
disporre la decadenza da socio effettivo a socio aderente.
La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo, tranne che
nell’ipotesi di cui alla lettera a) e b) del presente
articolo.
Nel caso di cui alla lettera c) la relativa delibera deve essere
comunicata per iscritto all’interessato.
Il socio dichiarato decaduto può impugnare il relativo
provvedimento davanti al collegio dei probiviri, ai sensi del
successivo articolo 16, lettera a).
Il socio dichiarato decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote fino a quel momento versate.
ARTICOLO 7
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 8
Hanno diritto di partecipare all’assemblea i soci effettivi che
siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e
che siano iscritti da almeno sei mesi.
Non hanno diritto di votare all’assemblea i soci aderenti.
All’assemblea spetta di:
- eleggere il presidente e i membri del consiglio direttivo;
- deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- fissare l’ammontare delle quote sociali annuali;
- deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- nominare i propri delegati all’assemblea
di altre associazioni di cui l’AGAM faccia parte, o designare
propri candidati all’elezione di organi delle associazioni stesse;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto
alla sua approvazione del consiglio direttivo, ivi compresa
l’adesione ad altre associazioni.
ARTICOLO 9
L’assemblea viene convocata dal presidente, in via ordinaria,
entro il 31 luglio di ogni anno per l’approvazione dei bilanci
consuntivo e preventivo;
ogni tre anni si procederà al rinnovo delle cariche sociali in conformità allo Statuto AIGA.
L’assemblea può inoltre essere convocata, in via
straordinaria, per decisione del consiglio direttivo, o su richiesta
indirizzata al presidente da parte di almeno un terzo dei soci
effettivi.
In via straordinaria, l’assemblea può essere
altresì convocata dal collegio dei probiviri, ai sensi del
successivo articolo 16 lettera e).
L’assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi almeno
15 giorni prima a mezzo di posta elettronica ovvero a mezzo fax se
richiesto dal socio all’atto dell’iscrizione.
La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare
all’ordine del giorno e, in caso di proposte di modifica
statutaria, anche il testo della modifica stessa.
L’assemblea in prima convocazione è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi
diritto al voto.
In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia
il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti.
La data della seconda convocazione deve essere fissata non oltre dieci
giorni da quella fissata per la prima convocazione, ma non lo stesso
giorno.
Per deliberare sugli argomenti di cui alle lettere e) ed f) del
precedente articolo 8 è necessaria la presenza di almeno il
cinquanta per cento dei soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 10
L’assemblea è presieduta dal presidente
dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente,
oppure in caso di assenza anche di quest’ultimo, da un
partecipante all’assemblea nominato da questa.
I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario
dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta
dal presidente dell’assemblea.
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; non è ammesso il voto per delega.
Su decisione del presidente per argomenti di particolare importanza,
l’assemblea vota a scrutinio segreto.
L’assemblea delibera con la maggioranza minima della metà
più uno dei voti validamente espressi.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
Le delibere relative agli argomenti di cui alle lettere e) ed f) del
precedente articolo 8 devono essere approvate da almeno i due terzi dei
voti espressi.
Le deliberazioni prese dall’assemblea sono riportate in apposito
libro e sono comunicate ai soci effettivi. Esse obbligano tutti i soci
anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 11
Il presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli
effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il presidente resta in carica tre anni, e comunque fino
all’assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
In particolare, il presidente esercita le funzioni attribuitegli dal
presente statuto e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni
dell’assemblea e del consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente.
ARTICOLO 12
L’Associazione è retta da un consiglio direttivo composto da sette membri oltre al presidente.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell’Associazione.
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni, e comunque
fino all’assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o
più dei suoi membri, il consiglio direttivo ha facoltà di
procedere, per cooptazione, all’integrazione del consiglio
stesso, fino alla scadenza del termine della sua durata in carica.
In alternativa, il direttivo può convocare l’assemblea per
fare eleggere i consiglieri da sostituire.
Il direttivo elegge annualmente al suo interno un vice presidente, un
segretario e un tesoriere che durano in carica un anno e comunque non
oltre la scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha
nominati.
Il vice presidente coadiuva il presidente e rappresenta
l’Associazione quando agisce su delega del presidente stesso, od
a seguito di impedimento di questi.
In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di
dimissioni del presidente, il vice presidente lo sostituisce fino alla
scadenza del mandato del direttivo in carica, o comunque fino
all’assemblea con cui si procede al rinnovo delle cariche sociali.
Il segretario redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo e
dell’assemblea, conserva i relativi registri e svolge in genere,
in conformità alle direttive del presidente, tutta
l’attività di carattere amministrativo inerente al
funzionamento dell’Associazione, adempiendo ad ogni compito
demandatogli dal presidente stesso.
Il tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione e
provvede ai pagamenti autorizzati dal presidente.
ARTICOLO 13
Al consiglio direttivo spetta di:
- nominare il segretario dell’Associazione ed il tesoriere, scegliendoli tra i propri membri;
- deliberare l’accettazione delle domande
per l’ammissione dei nuovi soci, nonché
l’aggiornamento della lista dei soci;
- deliberare la decadenza dei soci, nei casi
previsti dal presente statuto, nonché la decadenza da cariche
sociali, ai sensi del successivo articolo 20;
- deliberare sull’attività
dell’Associazione per l’attuazione delle sue
finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo
tutte le iniziative del caso;
- deliberare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- dare pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal presidente;
- amministrare il patrimonio dell’Associazione, nell’interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari;
- nominare commissioni a sensi del successivo
art. 15 per lo svolgimento di specifiche iniziative, scegliendone i
componenti anche tra persone che non siano soci e determinarne poi lo
scioglimento;
- deliberare la convocazione dell’assemblea in seduta straordinaria;
- deliberare la candidatura all’elezione del Consiglio dell’Ordine di soci sostenuti dall’Associazione.
ARTICOLO 14
Il consiglio direttivo si riunisce, con un preavviso anche verbale di
almeno quarantotto ore, almeno una volta al mese e comunque ogni volta
che il presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno
tre componenti.
Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della metà
dei consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal
vice presidente, o in assenza di questi da un consigliere nominato dai
presenti.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei voti
validi espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del
presidente.
Delle sedute e delle delibere del consiglio direttivo viene redatto
verbale, a cura del segretario o, in sua assenza, di un consigliere
nominato dai presenti.
Il verbale è sottoscritto dal segretario.
ARTICOLO 15
Il direttivo può in qualsiasi momento costituire una o
più commissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinate
tematiche o per l’organizzazione di specifici eventi o
manifestazioni.
La commissione così costituita deve essere sempre presieduta da
un membro del direttivo che ne è il coordinatore e il
responsabile.
La commissione deve riferire al direttivo sullo stato dei lavori
periodicamente e comunque ogniqualvolta ne sia richiesta dal direttivo
e deve agire secondo quanto stabilito dal direttivo all’atto
della sua costituzione.
La commissione si scioglie automaticamente non appena raggiunto lo
scopo per il quale è stata costituita e comunque quando lo
scioglimento venga deliberato dal direttivo.
ARTICOLO 16
Fatto salvo quanto esposto dal successivo articolo 23, organo
giurisdizionale dell’Associazione è il collegio dei
probiviri.
Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e
dura in carica tre anni. La carica di componente del collegio dei
probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea e nomina
nel proprio ambito un presidente.
Il collegio si riunisce di regola presso la sede
dell’Associazione, con preavviso di quindici giorni, salvo motivi
di particolare urgenza, dietro convocazione del suo presidente o, in
mancanza, di due membri effettivi.
Dopo tre assenza consecutive dalle riunioni di un membro effettivo il
collegio ne pronunzia la decadenza della carica.
A tale collegio compete di:
- decidere le impugnazioni di provvedimenti di decadenza deliberati dal consiglio direttivo;
- dirimere tra gli iscritti, con decisione inappellabile, controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi;
- vigilare sull’osservanza delle norme
statutarie delle quali, in caso di controversia, è
l’autorevole interprete;
- proporre all’assemblea AGAM, che sola
può deliberarla, la decadenza della carica di componenti del
consiglio direttivo e dell’intero organo, per gravi motivi
inerenti alla carica o per violazione dello Statuto, assegnando al
presidente un termine per la convocazione dell’assemblea stessa;
- convocare l’assemblea in caso di inerzia
del presidente e, ove occorresse, anche in esito alla pronuncia di cui
al successivo articolo 18.
ARTICOLO 17
Nel caso di controversie di cui all’articolo 16, lettere a) e b),
l’atto contenente le specifiche doglianze al riguardo deve
pervenire al presidente del collegio nei venti giorni successivi alla
comunicazione all’interessato dell’atto soggetto a gravame.
Il collegio dovrà pronunciarsi nei trenta giorni successivi alla
ricezione dell’atto di opposizione, anche nel caso in cui debbano
essere assunti provvedimenti interlocutori o istruttori.
A richiesta anche di una sola delle parti, il collegio potrà
fissare una seduta per l’audizione personale delle parti, ai fini
di un tentativo di composizione bonaria; in tale eventualità
dovrà essere dato a ciascuna parte preavviso di almeno dieci
giorni, ed il termine di cui al comma precedente rimane sospeso.
Qualora non venga trovata un’intesa in via conciliativa, le parti
hanno facoltà di depositare ulteriori memorie e documenti nel
termine loro assegnato dal collegio.
Scaduto il termine di cui al comma precedente, il collegio dovrà
pronunciarsi, con decisione avente efficacia vincolante, nei trenta
giorni successivi.
ARTICOLO 18
Si procede con le stesse modalità di cui all’articolo 17
nei casi in cui si faccia questione sulla conformità allo
statuto o comunque sulla regolarità di altri atti o delibere del
direttivo o dell’assemblea, a seguito di esposto inoltrato da
qualsiasi socio.
Nel dirimere la controversia, il collegio indica i criteri da seguire
ai fini della soluzione del conflitto e, in caso di gravi violazioni
statutarie, annulla gli atti stessi.
In tali ipotesi, l’organo che ha emesso l’atto di esame
dovrà conformarsi a quanto stabilito dal collegio e, ove
occorra, dovrà dare pronta notizia ai soci della decisione del
collegio e revocare l’assemblea.
Nel caso di inerzia e in ipotesi di comprovata gravità il
collegio può dichiarare decaduto il consiglio direttivo,
convocando direttamente l’assemblea per il rinnovo delle cariche
sociali.
ARTICOLO 19
Per poter accedere ad una qualsiasi carica sociale in seno
all’Associazione, occorre essere soci effettivi da almeno un anno
ed occorre dare avviso della propria candidatura al presidente, almeno
otto giorni prima della data dell’assemblea.
La carica di presidente non può essere rivestita per più di un mandato.
La carica di consigliere del direttivo non può essere rivestita per più di due mandati.
ARTICOLO 20
I soci eletti negli organi sociali che si astengano, senza giustificato
motivo, dal prendere parte alle sedute dei rispettivi organi, e
perseverino nell’inerzia anche dopo invito scritto del
presidente, vengono dichiarati decaduti dal consiglio direttivo.
Avverso la delibera di cui al comma precedente può essere fatta
opposizione al collegio dei probiviri, con le modalità di cui
all’articolo 17.
ARTICOLO 21
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di iscrizione dei soci;
- da eventuali contributi straordinari,
deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative
che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario;
- da versamenti volontari dei soci;
- da eventuali contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e di soci;
- da ogni altra eventuale sopravvenienza attiva.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sul patrimonio della stessa.
L’esercizio sociale si chiude alla data del 31 maggio.
ARTICOLO 22
In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea
nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione
dell’eventuale attivo residuato dalla liquidazione.
ARTICOLO 23
L’Associazione, con delibera assembleare 2 luglio 1980, ha
aderito all’Associazione Italiana Giovani Avvocati AIGA, in
considerazione della consonanza dei rispettivi scopi statutari.
Tale adesione è stata effettuata dall’Associazione
mantenendo la propria denominazione e mantenendo altresì piena
autonomia in ordine all’attività da questa svolta.
L’Associazione opera anche come sezione AIGA e i soci della
stessa sono automaticamente anche soci AIGA, ai sensi dello statuto
AIGA. Ad essi competono i diritti e le facoltà previsti dallo
statuto AIGA.
Le disposizioni del presente statuto afferenti le funzioni del collegio
dei probiviri devono intendersi coordinate con le analoghe disposizioni
dello statuto AIGA.
ARTICOLO 24
Il presente statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.
In sede di prima elezione dei nuovi organi non trova applicazione
alcuna ipotesi di non eleggibilità immediata dei consiglieri del
direttivo in carica.
Milano li 24/3/05
|