Statuto

ARTICOLO 1

L’associazione denominata “Associazione Giovani Avvocati di Milano” costituita con atto del 1975, ha sede a Milano. L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

L’Associazione ha lo scopo di:

Operare per la soluzione dei problemi riguardanti i giovani avvocati e, più in generale, la professione legale; operare per i giovani avvocati ed i praticati, al fine di favorire il loro effettivo accesso alla professione; promuovere iniziative per l’aggiornamento professionale e la specializzazione dei giovani avvocati e dei praticanti; operare, nel costante adeguamento del sistema normativo e dell’organizzazione professionale degli avvocati, per l’evoluzione dei rapporti sociali; operare per la realizzazione di una effettiva assistenza legale estesa a tutta la collettività, nei limiti consentiti dalla normativa sul gratuito patrocinio; promuovere anche l’attività di partecipazione e facilitare i rapporti con avvocati ed associazioni professionali italiani e stranieri; prendere parte attiva all’armonizzazione delle regole professionali sul piano nazionale ed internazionale. A tal fine potrà sostenere suoi candidati in occasione di elezioni in organi direttivi e consultivi di altre associazioni e nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, secondo le modalità stabilite dal Direttivo dell’Associazione.

ARTICOLO 3

L’Associazione è composta di soci effettivi e di soci aderenti. Possono essere soci effettivi i praticanti e gli avvocati esercenti la professione ed aventi una età non superiore ai quarantacinque anni ed iscritti ad uno degli albi o registri professionali del Distretto della Corte di Appello di Milano. Possono essere soci aderenti gli avvocati che non abbiano più i requisiti di età per essere soci effettivi o che comunque non si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo precedente. I soci aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

ARTICOLO 4

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Direttivo dell’Associazione e devono essere corredate dalle firme di almeno tre soci effettivi nonché dalla quota di iscrizione per l’anno in corso. Il richiedente deve dichiarare di condividere gli scopi statutari, di esercitare la professione e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale. Sulle domande di ammissione delibera il direttivo dell’Associazione. L’iscrizione decorre a tutti gli effetti dalla data della delibera di ammissione.

ARTICOLO 5

La quota di adesione dei soci è stabilita ogni anno dall’assemblea e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

ARTICOLO 6

I soci possono perdere la loro qualifica per dimissioni o decadenza.

Ogni socio è libero di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per iscritto al presidente; le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l’obbligo di versare le quote sociali maturate fino alla data in cui il presidente riceve le dimissioni. Al raggiungimento del limite di età di cui all’articolo 3, si verifica automaticamente la decadenza da socio effettivo ed acquista la qualifica di socio aderente. Il socio che al raggiungimento del limite di età sia investito di cariche sociali decade da esse e diventa socio aderente.

La decadenza da socio si verifica quando:

– non sia versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto, la quota di iscrizione annuale e in tal caso la decadenza opera di diritto;

– siano venuti meno i requisiti stabiliti dall’articolo 3 per poter essere soci;

– siano venute in essere situazioni di incompatibilità, ovvero siano stati posti in essere dal socio comportamenti che violino gravemente le norme e gli obblighi del presente statuto, o che comunque possano pregiudicare l’onorabilità dell’associazione.

In taluni casi di incompatibilità, il consiglio direttivo può limitarsi a disporre la decadenza da socio effettivo a socio aderente.

La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo, tranne che nell’ipotesi di cui alla lettera a) e b) del presente articolo. Nel caso di cui alla lettera c) la relativa delibera deve essere comunicata per iscritto all’interessato. Il socio dichiarato decaduto può impugnare il relativo provvedimento davanti al collegio dei probiviri, ai sensi del successivo articolo 16, lettera a). Il socio dichiarato decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote fino a quel momento versate.

ARTICOLO 7

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Vicepresidente;

– il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 8

Hanno diritto di partecipare all’assemblea i soci effettivi che siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e che siano iscritti da almeno sei mesi. Non hanno diritto di votare all’assemblea i soci aderenti.

All’assemblea spetta di:

  1. eleggere il presidente e i membri del consiglio direttivo;
  2. deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
  3. fissare l’ammontare delle quote sociali annuali;
  4. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione;
  5. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  6. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  7. nominare i propri delegati all’assemblea di altre associazioni di cui l’AGAM faccia parte, o designare propri candidati all’elezione di organi delle associazioni stesse;
  8. deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione del consiglio direttivo, ivi compresa l’adesione ad altre associazioni.

ARTICOLO 9

L’assemblea viene convocata dal presidente, in via ordinaria, entro il 31 luglio di ogni anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; ogni due anni si procederà al rinnovo delle cariche sociali in conformità allo Statuto AIGA.

L’assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, per decisione del consiglio direttivo, o su richiesta indirizzata al presidente da parte di almeno un terzo dei soci effettivi.

In via straordinaria, l’assemblea può essere altresì convocata dal collegio dei probiviri, ai sensi del successivo articolo 16 lettera e).

L’assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima a mezzo di posta elettronica ovvero a mezzo fax se richiesto dal socio all’atto dell’iscrizione. La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare all’ordine del giorno e, in caso di proposte di modifica statutaria, anche il testo della modifica stessa. L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti. La data della seconda convocazione deve essere fissata non oltre dieci giorni da quella fissata per la prima convocazione, ma non lo stesso giorno. Per deliberare sugli argomenti di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 8 è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 10

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, oppure in caso di assenza anche di quest’ultimo, da un partecipante all’assemblea nominato da questa.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal presidente dell’assemblea.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; non è ammesso il voto per delega. Su decisione del presidente per argomenti di particolare importanza, l’assemblea vota a scrutinio segreto.

L’assemblea delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le delibere relative agli argomenti di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 8 devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese dall’assemblea sono riportate in apposito libro e sono comunicate ai soci effettivi. Esse obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 11

Il presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente resta in carica tre anni, e comunque fino all’assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare, il presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente statuto e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente.

ARTICOLO 12

L’Associazione è retta da un consiglio direttivo composto da sette membri oltre al presidente. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell’Associazione. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni, e comunque fino all’assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all’integrazione del consiglio stesso, fino alla scadenza del termine della sua durata in carica. In alternativa, il direttivo può convocare l’assemblea per fare eleggere i consiglieri da sostituire.

Il direttivo elegge annualmente al suo interno un vicepresidente, un segretario e un tesoriere che durano in carica un anno e comunque non oltre la scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha nominati.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e rappresenta l’Associazione quando agisce su delega del presidente stesso, od a seguito di impedimento di questi. In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del presidente, il vicepresidente lo sostituisce fino alla scadenza del mandato del direttivo in carica, o comunque fino all’assemblea con cui si procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il segretario redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo e dell’assemblea, conserva i relativi registri e svolge in genere, in conformità alle direttive del presidente, tutta l’attività di carattere amministrativo inerente al funzionamento dell’Associazione, adempiendo ad ogni compito demandatogli dal presidente stesso.

Il tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione e provvede ai pagamenti autorizzati dal presidente.

ARTICOLO 13

Al consiglio direttivo spetta di:

  1. nominare il segretario dell’Associazione ed il tesoriere, scegliendoli tra i propri membri;
  2. deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci, nonché l’aggiornamento della lista dei soci;
  3. deliberare la decadenza dei soci, nei casi previsti dal presente statuto, nonché la decadenza da cariche sociali, ai sensi del successivo articolo 20;
  4. deliberare sull’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  5. deliberare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
  6. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  7. dare pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal presidente;
  8. amministrare il patrimonio dell’Associazione, nell’interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari;
  9. nominare commissioni a sensi del successivo art. 15 per lo svolgimento di specifiche iniziative, scegliendone i componenti anche tra persone che non siano soci e determinarne poi lo scioglimento;
  10. deliberare la convocazione dell’assemblea in seduta straordinaria;
  11. deliberare la candidatura all’elezione del Consiglio dell’Ordine di soci sostenuti dall’Associazione.

ARTICOLO 14

Il consiglio direttivo si riunisce, con un preavviso anche verbale di almeno quarantotto ore, almeno una volta al mese e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della metà dei consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, o in assenza di questi da un consigliere nominato dai presenti.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Delle sedute e delle delibere del consiglio direttivo viene redatto verbale, a cura del segretario o, in sua assenza, di un consigliere nominato dai presenti.

Il verbale è sottoscritto dal segretario.

ARTICOLO 15

Il direttivo può in qualsiasi momento costituire una o più commissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinate tematiche o per l’organizzazione di specifici eventi o manifestazioni.

La commissione così costituita deve essere sempre presieduta da un membro del direttivo che ne è il coordinatore e il responsabile.

La commissione deve riferire al direttivo sullo stato dei lavori periodicamente e comunque ogniqualvolta ne sia richiesta dal direttivo e deve agire secondo quanto stabilito dal direttivo all’atto della sua costituzione.

La commissione si scioglie automaticamente non appena raggiunto lo scopo per il quale è stata costituita e comunque quando lo scioglimento venga deliberato dal direttivo.

ARTICOLO 16

Fatto salvo quanto esposto dal successivo articolo 23, organo giurisdizionale dell’Associazione è il collegio dei probiviri.

Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e dura in carica tre anni. La carica di componente del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il collegio dei probiviri è eletto dall’assemblea e nomina nel proprio ambito un presidente.

Il collegio si riunisce di regola presso la sede dell’Associazione, con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo presidente o, in mancanza, di due membri effettivi.

Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni di un membro effettivo il collegio ne pronunzia la decadenza della carica.

A tale collegio compete di:

  1. decidere le impugnazioni di provvedimenti di decadenza deliberati dal consiglio direttivo;
  2. dirimere tra gli iscritti, con decisione inappellabile, controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi;
  3. vigilare sull’osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l’autorevole interprete;
  4. proporre all’assemblea AGAM, che sola può deliberarla, la decadenza della carica di componenti del consiglio direttivo e dell’intero organo, per gravi motivi inerenti alla carica o per violazione dello Statuto, assegnando al presidente un termine per la convocazione dell’assemblea stessa;
  5. convocare l’assemblea in caso di inerzia del presidente e, ove occorresse, anche in esito alla pronuncia di cui al successivo articolo 18.

ARTICOLO 17

Nel caso di controversie di cui all’articolo 16, lettere a) e b), l’atto contenente le specifiche doglianze al riguardo deve pervenire al presidente del collegio nei venti giorni successivi alla comunicazione all’interessato dell’atto soggetto a gravame.

Il collegio dovrà pronunciarsi nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’atto di opposizione, anche nel caso in cui debbano essere assunti provvedimenti interlocutori o istruttori.

A richiesta anche di una sola delle parti, il collegio potrà fissare una seduta per l’audizione personale delle parti, ai fini di un tentativo di composizione bonaria; in tale eventualità dovrà essere dato a ciascuna parte preavviso di almeno dieci giorni, ed il termine di cui al comma precedente rimane sospeso.

Qualora non venga trovata un’intesa in via conciliativa, le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie e documenti nel termine loro assegnato dal collegio.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, il collegio dovrà pronunciarsi, con decisione avente efficacia vincolante, nei trenta giorni successivi.

ARTICOLO 18

Si procede con le stesse modalità di cui all’articolo 17 nei casi in cui si faccia questione sulla conformità allo statuto o comunque sulla regolarità di altri atti o delibere del direttivo o dell’assemblea, a seguito di esposto inoltrato da qualsiasi socio.

Nel dirimere la controversia, il collegio indica i criteri da seguire ai fini della soluzione del conflitto e, in caso di gravi violazioni statutarie, annulla gli atti stessi.

In tali ipotesi, l’organo che ha emesso l’atto di esame dovrà conformarsi a quanto stabilito dal collegio e, ove occorra, dovrà dare pronta notizia ai soci della decisione del collegio e revocare l’assemblea.

Nel caso di inerzia e in ipotesi di comprovata gravità il collegio può dichiarare decaduto il consiglio direttivo, convocando direttamente l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

ARTICOLO 19

Per poter accedere ad una qualsiasi carica sociale in seno all’Associazione, occorre essere soci effettivi da almeno un anno ed occorre dare avviso della propria candidatura al presidente, almeno otto giorni prima della data dell’assemblea.

La carica di presidente non può essere rivestita per più di un mandato.

La carica di consigliere del direttivo non può essere rivestita per più di due mandati.

ARTICOLO 20

I soci eletti negli organi sociali che si astengano, senza giustificato motivo, dal prendere parte alle sedute dei rispettivi organi, e perseverino nell’inerzia anche dopo invito scritto del presidente, vengono dichiarati decaduti dal consiglio direttivo.

Avverso la delibera di cui al comma precedente può essere fatta opposizione al collegio dei probiviri, con le modalità di cui all’articolo 17.

ARTICOLO 21

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote di iscrizione dei soci;
  2. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  3. da versamenti volontari dei soci;
  4. da eventuali contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e di soci;
  5. da ogni altra eventuale sopravvenienza attiva.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sul patrimonio della stessa.
L’esercizio sociale si chiude alla data del 31 maggio.

ARTICOLO 22

In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell’eventuale attivo residuato dalla liquidazione.

ARTICOLO 23

L’Associazione, con delibera assembleare 2 luglio 1980, ha aderito all’Associazione Italiana Giovani Avvocati AIGA, in considerazione della consonanza dei rispettivi scopi statutari.

Tale adesione è stata effettuata dall’Associazione mantenendo la propria denominazione e mantenendo altresì piena autonomia in ordine all’attività da questa svolta.

L’Associazione opera anche come sezione AIGA e i soci della stessa sono automaticamente anche soci AIGA, ai sensi dello statuto AIGA. Ad essi competono i diritti e le facoltà previsti dallo statuto AIGA.

Le disposizioni del presente statuto afferenti le funzioni del collegio dei probiviri devono intendersi coordinate con le analoghe disposizioni dello statuto AIGA.

ARTICOLO 24

Il presente statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.
In sede di prima elezione dei nuovi organi non trova applicazione alcuna ipotesi di non eleggibilità immediata dei consiglieri del direttivo in carica.

 

Milano li 24/3/05

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